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Valutazione degli apprendimenti

Anno scolastico 2023/2024

Anno scolastico 2022/2023

Anno scolastico 2021/2022

Anno scolastico 2020/2021

Anno scolastico 2020/2021

Anno scolastico 2019/2020 - Monitoraggio Didattica a distanza

 

Estratto del PTOF

1)Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

Le scuole dell’Istituto hanno individuato una serie di Indicatori e di Descrittori (Scheda di osservazione degli apprendimenti) da utilizzare come riferimento per la valutazione periodica e quadrimestrale. Le aree coinvolte sono tre e riguardano gli ambiti individuati dalla normativa vigente: culturale, personale e sociale (Allegato 1).

La valutazione seguirà una scansione bimestrale interna e istituzionale quadrimestrale. A livello di Istituto sono stati predisposti dei modelli di sintesi concernenti gli esiti della valutazione bimestrale e quadrimestrale.

2)Tabelle di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

Sono state strutturate delle tabelle contenenti i descrittori che esplicitano la corrispondenza tra votazioni in decimi/giudizi e i diversi livelli di apprendimento e di comportamento: Allegato 2 (Tabella di valutazione degli apprendimenti scuola primaria e secondaria); Allegato 3 (Tabella di valutazione dei comportamenti scuola primaria); Allegato 4 (Tabella di valutazione dei comportamenti scuola secondaria).

3)Ammissione alla classe successiva

3.1)Scuola primaria – L’articolo 3 del Decreto legislativo 62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva possa avvenire anche in presenza di livelli di competenza parzialmente acquisita o in via di prima acquisizione. Pertanto, la non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione. La decisione va assunta all’unanimità dal Consiglio di classe.

A tal fine il collegio dei docenti ha stabilito il seguente criterio per la non ammissione alla classe successiva: livelli di apprendimento in via di prima acquisizione per tutti gli obiettivi previsti dalle discipline italiano, matematica e inglese e da una quarta disciplina; le carenze sottese ai giudizi devono essere tali da non permettere il passaggio alla classe successiva in maniera proficua e devono essere esplicitate attraverso un giudizio descrittivo appositamente stilato per ogni disciplina.

3.2)Scuola secondaria – Come per la scuola primaria, l’ammissione alla classe successiva può avvenire anche in presenza di livelli di competenza parzialmente acquisita o in via di prima acquisizione. Il riferimento è l’articolo 6 del Decreto legislativo 62/2017: l’alunno con votazione inferiore a 6/10 (riportata nella scheda di valutazione) in una o più discipline, potrà essere, pertanto, ammesso alla classe successiva. A tal fine il collegio dei docenti ha stabilito i criteri: a)progressi realizzati rispetto agli esiti del primo quadrimestre; b)possibilità di recupero delle difficoltà nell’anno scolastico successivo; c)atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte dalla scuola. I criteri sopra riportati sono validi anche per l’ammissione all’esame di Stato.

La non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato è prevista per quell’alunno il quale abbia riportato una valutazione insufficiente in quattro discipline, due delle quali con valutazione inferiore a 5/10.

Voto di idoneità – I consigli delle classi terze, in sede di scrutinio finale, attribuiranno agli alunni un voto di ammissione all’Esame di Stato espresso in decimi, calcolato sulla base del percorso scolastico compiuto dallo studente nel triennio e dell’impegno profuso nell’ultimo anno scolastico, in conformità con i criteri e le modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 

4)Certificazione delle competenze

Dall’anno scolastico 2017/2018 entra in vigore il nuovo Modello Nazionale di Certificazione delle competenze a conclusione della Scuola primaria e del I ciclo di istruzione. Il Modelli sono allegati al D.M. n.742 del 3 ottobre 2017. 

La Nota MIUR del 10 ottobre 2017 - DM 741/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) - DM 742/2017 (Certificazione delle competenze) - Allegato A (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria) - Allegato B (Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione) - Linee guida certificazione delle competenze.

5)Deroghe alla frequenza nella Scuola secondaria di I grado

Il collegio docenti ha individuato le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza previsto dalla normativa vigente (3/4 del monte ore annuale personalizzato):

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati, ricoveri ospedalieri, terapie e/o cure programmate;
  • gravi motivi di famiglia;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • assenze dovute a cause di forza maggiore (scioperi docenti, assenza docenti per assemblea sindacale, chiusura scuola, etc …);
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
  • per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza determinata dalla disabilità;
  • situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali o dal SSN;
  • alunni stranieri provenienti da altre nazioni che si iscrivono per la prima volta o rientrano nell’Istituto Comprensivo;
  • alunni stranieri assenti per permanenza prolungata nel paese di origine.

 

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