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Parte I - Funzionamento degli organi collegiali

Dall'articolo 1 all'articolo 15

Art. 1 - Convocazione organi collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta, a cura dell'ufficio di segreteria, con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare la data, gli argomenti all'O.d.g. e la durata. Nei casi di urgenza i giorni di preavviso possono essere ridotti a due.
La convocazione sarà affissa all'albo e indirizzata secondaria di I grado mediante lettera o circolare agli interessati; nei periodi di sospensione delle attività didattiche, l'affissione dell'avviso all'Albo della scuola è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo Collegiale. A tale modalità fa eccezione la convocazione del Consiglio di Istituto che deve avvenire sempre secondaria di I grado nte avviso da spedire o consegnare a mano dell'interessato, nei casi di irreperibilità e quindi di impossibilità di consegna, ogni obbligo si intende assolto secondaria di I grado mediante pubblicazione all'albo della scuola.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su un apposito registro o su foglio numerato, timbrato e vidimato dal Dirigente scolastico.

Art. 2 - Programmazione attività organi collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 3 - Svolgimento coordinato attività organi collegiali

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie; ciò al fine di consentire l'esercizio delle proprie competenze quando tale esercizio dipende dall'assunzione di decisioni da parte di altro Organo Collegiale.

Art. 4 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente entro il secondo mese di ciascun anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali rispetto ai tempi e ai modi.

Art. 5 - Organi del Consiglio di Istituto e loro attribuzioni

Sono organi del Consiglio di Istituto:
1. l'Assemblea - è costituita dai rappresentanti delle componenti sociali (docenti, genitori, non docenti) eletti dalle rispettive categorie in elezioni libere, pubbliche e segrete;
2. il Presidente - viene eletto nella prima seduta del Consiglio di Istituto - a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio e viene considerato eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza si passa ad una seconda votazione in cui è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti almeno la metà più uno di tutti componenti in carica, presenza comunque necessaria per la validità di ogni seduta. A parità di voti è eletto il membro più anziano.
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e in particolare:
- convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, accertandone la reale costituzione e la presenza del numero legale;
- regola la discussione;
- riceve, ai fini dell’inserimento all’o.d.g., le proposte della Giunta Esecutiva o del dirigente scolastico;
- ha accesso - presso l’Ufficio Scolastico e la Giunta Esecutiva - a tutte le informazioni ed alla documentazione concernenti le materie di competenza delConsiglio.
3. il Segretario - Il Presidente sceglie il Segretario del Consiglio fra i membri del Consiglio stesso.
Al Segretario sono affidati i seguenti compiti: redigere, per ogni riunione, il verbale su apposito registro; firmare il verbale unitamente al Presidente. depositare, presso gli uffici della segreteria dell'Istituto, gli atti e i documenti del Consiglio ed il registro delle delibere affinché la segreteria possa farne copia da affiggere all'albo per la consultazione (Art. 6 del presente Regolamento).
4. il Vicepresidente - da votarsi sempre tra i genitori componenti il Consiglio e secondo le modalità di elezione del presidente. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano per voti.

Art. 6 - Riunioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente, per iniziativa:
a)del Presidente stesso
b)della Giunta esecutiva
c)del Dirigente scolastico
d)di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è presieduta dal Capo d'Istituto.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Al termine di ciascuna riunione il Segretario del Consiglio redige il verbale su un apposito registro indicando: nomi dei presenti, oggetto della discussione, deliberazioni formulate, esito delle votazioni (con indicazione dei voti validi e delle eventuali astensioni). Su richiesta dei Consiglieri è consentito inserire nel verbale succinte dichiarazioni, anche di voto. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente. La lettura del verbale della riunione precedente non è necessaria, ma può essere fatta a richiesta di almeno un consigliere.
Tutti i documenti e gli atti del Consiglio vengono depositati, presso gli uffici della segreteria dell'Istituto e restano a disposizione, dei consiglieri i quali possono anche ottenerne copia a proprie spese. Nei casi riguardanti le singole persone, nella copia del documento viene omesso il nome delle persone medesime.

Art. 7 - Deliberazioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio delibera solo su questioni poste all'o.d.g., salvo nei casi in cui vi sia richiesta per l'inserimento di altri punti, approvata dalla unanimità dei consiglieri in carica. Gli argomenti iscritti all'o.d.g. che non possono essere discussi e approvati per mancanza di tempo vengono rinviati ad una prossima riunione, anche straordinaria, la cui data può essere fissata dai membri del Consiglio presenti a quella riunione.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione palese è fatta per alzata di mano, ma può essere anche fatta per appello nominale quando lo richieda 1/3 dei membri del Consiglio. La votazione deve essere segreta quando si faccia questione di persone.
Qualora in Consiglio si trattino questioni che interessino direttamente o indirettamente membri del Consiglio stesso, costoro non parteciperanno né alla discussione, né alla votazione.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute e degli atti del Consiglio d'Istituto

Alle sedute possono assistere gli elettori di ciascuna componente. Possono parteciparvi, con funzione consultiva, persone invitate per fornire pareri qualificati.
Le deliberazioni prese nelle riunioni del Consiglio, con esclusione degli atti preparatori, vengono rese pubbliche secondaria di I grado nte affissione all'albo entro dieci giorni dalla data della seduta e per un periodo di dieci giorni.
Il Dirigente Scolastico, in calce alla copia delle deliberazioni, attesta la data e la durata dell'affissione.

Art. 9 - Decadenza - surroga

I membri del Consiglio che - senza giustificati motivi - non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con i primi dei non eletti delle rispettive liste. Prima di procedere alla decadenza da parte del Consiglio, le assenze devono essere contestate al Consigliere per iscritto, assegnando al medesimo un termine di 10 giorni per presentare le sue deduzioni in merito. Sulla base delle deduzioni dell'interessato o trascorso il termine senza che questi abbia risposto, la proposta di decadenza viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio di Istituto. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto definisce:
- gli indirizzi generali per le attività della Scuola;
- le scelte generali di gestione;
- le scelte generali di amministrazione.
Il Consiglio di Istituto adotta il Pof.
Il Consiglio di Istituto approva, entro il 15 Dicembre, o altra data fissata dal superiore Ministero, il programma finanziario predisposto dal Capo di Istituto.

Giunta Esecutiva

Art. 11 - Composizione e compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da:
- il Dirigente Scolastico, membro di diritto e Presidente della Giunta Esecutiva. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, tutte le attribuzioni vengono esercitate dal Collaboratore Vicario;
- un docente;
- due genitori;
- un non docente;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, membro di diritto e Segretario della Giunta Esecutiva. In caso di assenza o di impedimento del Direttore dei SGA, egli viene sostituito dall'impiegato a cui è stato conferito l'incarico specifico della sostituzione e comunque dall'impiegato individuato secondo le vigenti norme contrattuali.
L a Giunta Esecutiva:
- prepara tutti i lavori del Consiglio di Istituto e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- presenta il Programma finanziario al Consiglio di Istituto.
La Giunta Esecutiva si riunisce periodicamente secondo le necessità o le urgenze o quando ne fanno richiesta motivata almeno due membri di essa. Le convocazioni vengono fatte dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo. In caso di comprovata urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno. Le riunioni sono valide solo se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Delle sedute viene redatta , a cura del Segretario della Giunta, succinta verbalizzazione su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Collegio dei docenti

Art. 12 - Composizione e compiti del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è costituito da tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto Comprensivo. Dura in carica un anno e si insedia all'inizio dell'anno scolastico. Si riunisce periodicamente su richiesta del Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, o su proposta della maggioranza dei suoi membri. L'avviso di convocazione viene stilato per circolare interna e deve essere predisposto con almeno cinque giorni di anticipo; nei casi di procedura d'urgenza i giorni di preavviso possono essere ridotti. Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. Le assenze alle riunioni sono sottoposte alle stesse disposizioni che regolano le assenze dal servizio. Al termine di ogni riunione va stilato il verbale a cura del Segretario, individuato dal Dirigente Scolastico. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; copia di esso viene messo a disposizione di chi ne faccia richiesta entro i cinque giorni successivi alla richiesta stessa.
Il collegio dei docenti si articola in:
1)Collegio di sezione scuola dell'infanzia e primaria e collegio di sezione scuola secondaria di primo grado.
Il Collegio dei docenti viene convocato per sezioni per deliberare su aspetti specifici di ciascun segmento d'istruzione dell'Istituto e quando devono essere prese inconsiderazione problematiche specifiche di uno dei settori scolastici. In tal caso le deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali (come ad esempio: per la programmazione dell'azione formativa, la valutazione periodica volta a verificare l'efficacia dell'attività didattica programmata ecc). La progettazione di ciascuna sezione deve essere formulata in maniera coerente con il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio unitario dell'istituto comprensivo, che assicura la continuità tra i diversi ordini d'istruzione. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti di sezione vengono esaminate e approvate dal Collegio dei docenti unitario.
2)Commissioni/gruppi di lavoro.
Alle commissioni/gruppi di lavoro sono affidati compiti istruttori o di analisi preliminare degli aspetti e delle incidenze più complesse che è tenuto a esaminare il collegio. Hanno una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza dell'intero Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti è l'organo tecnico-didattico della Scuola. Ad esso sono affidati i seguenti compiti:
a)elaborare il POF sulla base degli indirizzi generali per le attività della Scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione stabiliti dal Consiglio di Istituto;
b)proporre e deliberare in merito a questioni di ordine educativo e didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
c)formulare proposte per la formazione e la composizione delle classi, per la definizione dell'orario scolastico e per lo svolgimento di altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
d)valutare periodicamente l'andamento delle attività, avanzando eventuali misure di miglioramento;
e)adottare e promuovere iniziative di sperimentazione e di ricerca educativa, di aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
f)provvedere all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, acquisiti i pareri dei consigli di interclasse e di classe;
g)eleggere, al suo interno, i docenti che andranno a costituire il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
h)identificare e attribuire le funzioni obiettivo.
Il Collegio dei docenti esercita, inoltre, funzioni propositive e consultive in merito agli aspetti organizzativo-finanziari.
Le deliberazioni che il Collegio adotta devono tener conto di eventuali pareri e/o proposte dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, delle assemblee dei genitori e del Consiglio di Istituto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi.

Consigli di intersezione, di interclasse, di classe, equipe pedagogica

Art. 13 - Composizione e compiti

1) Il Consiglio di intersezione è costituito da tutti i docenti componenti le sezioni della scuola dell'infanzia (composizione tecnica) e da tanti rappresentanti dei genitori (composizione completa a livello di sezione, a livello di plesso...) - eletti dalla rispettiva componente - quante sono le sezioni della scuola. Presidente del Consiglio di intersezione è il Dirigente Scolastico o un suo docente incaricato.
Il Consiglio di intersezione si ricostituisce all'inizio di ogni anno scolastico. Le riunioni, convocate dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di preavviso, si svolgono periodicamente in orario non coincidente con quello delle lezioni, su iniziativa del Dirigente Scolastico stesso o su richiesta di almeno la metà dei componenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale - a cura dei rispettivi segretari - i cui contenuti saranno oggetto di discussione dei competenti organi collegiali. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; copia di esso viene messo a disposizione di chi ne faccia richiesta entro i cinque giorni successivi alla richiesta stessa.

2) Il Consiglio di interclasse è costituito da tutti i docenti componenti i moduli delle classi della scuola primaria (composizione tecnica a livello di modulo, a livello di plesso) e da tanti rappresentanti dei genitori (composizione completa a livello di modulo, a livello di plesso) - eletti dalla rispettiva componente - quante sono le classi della scuola. Presidente del Consiglio di interclasse è il Dirigente Scolastico o un suo docente incaricato. Il Consiglio di interclasse si ricostituisce all'inizio di ogni anno scolastico. Le riunioni, convocate dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di preavviso, si svolgono periodicamente in orario non coincidente con quello delle lezioni, su iniziativa del Dirigente Scolastico stesso o su richiesta di almeno la metà dei componenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale - a cura dei rispettivi segretari - i cui contenuti saranno oggetto di discussione dei competenti organi collegiali. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; copia di esso viene messo a disposizione di chi ne faccia richiesta entro i cinque giorni successivi alla richiesta stessa.

3) Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti operanti nelle classi della scuola secondaria di I grado, da quattro rappresentanti dei genitori - eletti dalla rispettiva componente - e dal docente che svolge l'attività alternativa all'ora di religione. Presidente del Consiglio di classe è il Dirigente Scolastico o un suo docente incaricato. Il Consiglio di classe si ricostituisce all'inizio di ogni anno scolastico. Le riunioni, convocate dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di preavviso, si svolgono di norma una volta al mese in orario non coincidente con quello delle lezioni, su iniziativa del Dirigente Scolastico stesso o su richiesta di almeno la metà dei componenti.Di ogni riunione viene redatto apposito verbale - a cura dei rispettivi segretari - i cui contenuti saranno oggetto di discussione dei competenti organi collegiali. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; copia di esso viene messo a disposizione di chi ne faccia richiesta entro i cinque giorni successivi alla richiesta stessa.

Compiti dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe:
a)realizzare il coordinamento didattico;
b)esprimere pareri sull'adozione dei libri di testo;
c)agevolare ed estendere i rapporti reciproci docenti/genitori/alunni;
d)attuare le procedure di verifica/valutazione;
e)formulare al Collegio dei docenti proposte in merito all'azione educativo/didattica e alle iniziative di sperimentazione.

Compito dei rappresentanti dei genitori:
a)acquisire informazioni sull'andamento generale delle attività e sui risultati raggiunti;
b)agevolare ed estendere i rapporti reciproci docenti/genitori/alunni;
c)formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

3) L'equipe pedagogica è costituita da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. Le riunioni dell'equipe sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente incaricato. Le riunioni vengono convocate dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di preavviso e in orario non coincidente con quello delle lezioni.
Compiti dell'Equipe pedagogica:
a)la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
b)la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
c)l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;
d)la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno;
e)per gli alunni della scuola secondaria di I grado, l'accertamento della validità dell'anno scolastico in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiore ai 3/4 del monte ore annuo personalizzato)

Assemblee di genitori

Art. 14 - Modalità di svolgimento

I genitori hanno il diritto di utilizzare i locali dell'Istituto per riunirsi e discutere su questioni inerenti alla Scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. Le assemblee di classe vengono indette, dietro richiesta dei genitori e/o dei docenti, in previsione delle scadenze elettorali scolastiche e per discutere su questioni didattiche e disciplinari. Le assemblee (articolate per classe/sezione, per ciclo, per plesso) possono precedere le riunioni di intersezione, di interclasse, di classe.

Comitato per la valutazione del servizio scolastico

Art. 15 - Composizione e compiti

Il Comitato per la valutazione del servizio scolastico del personale docente è costituito da cinque docenti (tre membri effettivi e due supplenti), eletti dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico. Ne è Presidente il Dirigente Scolastico e Segretario uno dei membri, scelto dal Dirigente Scolastico.
L'organo collegiale viene convocato dal Dirigente Scolastico, con un preavviso di cinque giorni:
1) in periodi programmati per la valutazione del servizio, a richiesta dei singoli interessati;
2) a conclusione dell'anno scolastico, per effettuare la valutazione del periodo di prova dei docenti;
3) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Al Comitato di valutazione è affidato il compito di valutare il servizio dei docenti in anno di prova anche sulla base di un'apposita relazione - stilata a cura dei docenti - sulla esperienza svolta. La relazione viene messa a disposizione di ogni membro del Comitato, dall'Ufficio di segreteria dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data della riunione, in modo che ne possano prendere visione.

 

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