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Dall'articolo 39 all'articolo 40
Il Decreto legislativo n.44 dell'1 Febbraio 2001 ha cambiato profondamente le regole della gestione delle istituzioni scolastiche. L'aspetto più innovativo che il nuovo Regolamento contabile ha introdotto consiste nel riconoscere alle istituzioni scolastiche un'ampia autonomia negoziale, finalizzata al conseguimento dei propri fini istituzionali. Esse possono, quindi, stipulare convenzioni e contratti e partecipare alla costituzione di consorzi; hanno, inoltre, larga autonomia nella destinazione delle risorse, senza alcun altro vincolo se non quello della loro utilizzazione per attività di istruzione, formazione e orientamento.
Il nuovo Regolamento di contabilità facilita le procedure di gestione e di deliberazione degli aspetti finanziari della scuola. Il programma annuale, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, diventa infatti imsecondaria di I grado tamente esecutivo.
Per quanto attiene alla definizione dei compiti dei vari organismi, spettano a:
1. il Collegio dei docenti l'individuazione degli indirizzi pedagogico-didattici del Pof:
2. il Dirigente Scolastico la predisposizione e la realizzazione del programma annuale;
3. il Direttore dei Servizi generali e amministrativi la redazione di una scheda finanziaria per ciascuna attività prevista dal Pof e la tenuta della contabilità;
4. la Giunta Esecutiva la presentazione del programma al Consiglio di Istituto;
5. il Consiglio di Istituto l'approvazione del programma finanziario.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Il programma va predisposto e presentato al Consiglio di Istituto entro il 31 Ottobre e la sua approvazione deve avvenire entro il 15 Dicembre, salvo eventuali proroghe concesse dal superiore Ministero. Il documento va affisso all'albo della Scuola entro quindici giorni dalla sua approvazione.
L'autonomia negoziale della Scuola viene esercitata dal Dirigente Scolastico nella sua qualità di rappresentante legale dell'Istituto, rientrano, fra l'altro, tra le attività negoziali del Dirigente Scolastico, previa deliberazione del Consiglio di Istituto le seguenti attività:.
1. contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
2. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
3. collaborazioni con altre agenzie pubbliche e private per la realizzazione di progetti integrati;
4. istituzione o compartecipazione a borse di studio;
5. adesione a reti di scuole e consorzi ;
6. acquisto di immobili;
7. contratti di sponsorizzazione, di locazione di immobili,;
8. utilizzazione di beni, locali o siti informatici, appartenenti alla scuola, da parte di altri soggetti;
9. partecipazione a progetti internazionali.
Nelle materie sotto indicate si terrà conto, sino alla loro modifica, dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e appresso riportati:
- contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.
1° criterio - opportunità, nel caso di prestazioni d'opera il cui costo superi il limite di spesa prefissato, di interpellare più di un esperto e di richiedere la presentazione di un dettagliato curriculum vitae che possa evidenziare la professionalità e le competenze di ognuno;
2° criterio - attenta valutazione di ciascun curriculum, che dovrebbe contenere non solo l'enunciazione dei titoli di studio, ma anche precise indicazioni rispetto alle precise esperienze professionali e alle specifiche competenze possedute;
3° criterio - valutazione dell'aspetto economico, tenendo però conto del rapporto qualità/prezzo.
Ai predetti criteri, che naturalmente vanno ricondotti al mercato di riferimento, si dovrà derogare nel caso in cui, per la specificità della prestazione d'opera richiesta ci sia un unico soggetto in grado di garantire l'attuazione del progetto.
Si dovrà altresì derogare qualora il progetto approvato dagli OO.CC. della scuola contenga un'esplicita indicazione degli esperti esterni che dovranno essere impegnati per la realizzazione dello stesso, limitatamente però ai casi in cui tale indicazione sia esplicitamente richiesta dall'Ente o dal soggetto promotore e finanziatore del progetto come condizione sine-qua non per l'erogazione del contributo.